Capo VI
Art. 61
In vigore dal 28 feb 1924
Il personale che risulti esuberante nei vari gradi in seguito all'applicazione del presente decreto sarà dispensato a norma dell' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Il termine indicato nell'articolo stesso è differito al 31 marzo 1924. Ma al personale dispensato sarà fatto l'ordinario trattamento di quiescenza e non sarà corrisposta alcuna speciale indennità.
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