Capo VI

Art. 60

In vigore dal 28 feb 1924
A decorrere dall'esercizio finanziario 1923-24 è istituito nel bilancio passivo del Ministero dell'istruzione uno speciale capitolo con la seguente denominazione: «Mercedi e indennità ai custodi straordinari e ai giardinieri in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità, visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia». Lo stanziamento del predetto capitolo per l'esercizio finanziario 1923-924 è di L. 1,000,000 e sarà di 2,500,000 lire negli esercizi successivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-60

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