Capo VI
Art. 57
In vigore dal 28 feb 1924
Tutti i passaggi di categoria e le ammissioni in ruolo consentiti dalle norme transitorie del presente decreto avranno la precedenza su quelle di cui agli e seguenti del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-57