Capo VI
Art. 62
In vigore dal 28 feb 1924
Il presente decreto avrà effetto per la classificazione e gli stipendi dal 1° dicembre 1923.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Gentile - Dè Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 63. - Granata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-62