Capo VI

Art. 62

In vigore dal 28 feb 1924
Il presente decreto avrà effetto per la classificazione e gli stipendi dal 1° dicembre 1923. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Gentile - Dè Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1924. Atti del Governo, registro 221, foglio 63. - Granata.
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Art. 62 Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichita' e d'arte. — Testo vigente | Portale Normativo