Capo VI

Art. 45

In vigore dal 28 feb 1924
Nella prima applicazione del presente decreto, qualora risultino posti vacanti nei gradi di primo archivista ed archivista, tali posti potranno, su parere del Consiglio d'amministrazione, essere conferiti rispettivamente agli attuali archivisti e agli attuali applicati dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'Amministrazione provinciale delle antichità e belle arti, che ne siano giudicati singolarmente meritevoli, quand'anche non abbiano l'anzianità prescritta. Dopo l'applicazione del precedente comma, potranno essere nominati applicati, su parere del Consiglio d'amministrazione, gli agenti subalterni dell'Amministrazione centrale o di quella provinciale delle antichità e belle arti, che prestino servizio con funzioni d'ordine. I posti che risulteranno vacanti nel grado di alunno d'ordine potranno, su parere del Consiglio d'amministrazione, essere conferiti al personale non di ruolo che, assunto a qualsiasi titolo presso l'Amministrazione centrale o provinciale delle antichità e belle arti e comunque retribuito, abbia lodevolmente esercitato mansioni di ordine. Nella prima applicazione del presente decreto è data facoltà di derogare dalle norme che riservano un terzo dei posti vacanti nel grado di applicato ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza ed in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.
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