Capo VI
Art. 38
In vigore dal 28 feb 1924
Fino al 31 dicembre 1924 saranno collocati a riposo quelli degli attuali direttori che abbiano già compiuti o compiranno entro il suddetto termine o sessantacinque anni di età con almeno trenta anni di servizio utile per la pensione, oppure quaranta anni di servizio.
Per coloro che già si trovino in una di tali condizioni o che verranno a trovarvisi anteriormente al 1° luglio 1924, il collocamento a riposo sarà disposto con decorrenza dal 1° luglio 1924.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-38