Capo VI
Art. 39
In vigore dal 28 feb 1924
Qualora, dopo l'applicazione del precedente , restassero posti vacanti nei gradi indicati nel primo comma dell'articolo stesso, tali posti potranno essere conferiti, su proposta della Commissione di cui al medesimo articolo, agli attuali ispettori ed agli attuali architetti.
Gli attuali ispettori che non siano nominati, a norma del comma precedente, soprintendenti o direttori, saranno distribuiti fra i gradi di ispettore principale ed ispettore secondo le proposte che saranno fatte dalla Commissione di cui all'.
Nello stesso modo saranno distribuiti fra i gradi di architetto principale e di architetto gli attuali architetti che non siano, a norma del primo comma del presente articolo, nominati soprintendenti o direttori.
Gli attuali ispettori ed architetti che saranno collocati rispettivamente nel grado d'ispettore o d'architetto vi saranno collocati in ordine di anzianità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-39