Capo IV
Art. 32
In vigore dal 28 feb 1924
La Regia scuola archeologica italiana di Atene, istituita col R. decreto 9 maggio 1909, n. 373, è annoverata tra gli istituti di tutela archeologica ed artistica.
La direzione della scuola è affidata ad un soprintendente od eventualmente ad un professore ordinario di università o di istituto di istruzione superiore.
Al direttore della scuola viene annualmente corrisposta una speciale indennità per spese di rappresentanza nella misura di L.
9000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-32