Capo IV
Art. 28
In vigore dal 28 feb 1924
Dell'ufficio di esportazione fanno parte tutti i funzionari scientifici e tecnici residenti nella città ove l'ufficio è istituito.
Il soprintendente determina ogni biennio quali funzionari debbano prestarvi ordinario servizio e può delegare ad uno di essi la direzione dell'ufficio.
Nella città sede di ufficio di esportazione, in cui siano due soprintendenti, il Ministro designa chi di essi debba esserne il capo: quando l'ufficio di esportazione sia istituito in città che non sia sede di Soprintendenza, il Ministro ne affida la direzione ad un direttore o ad altro funzionario scientifico e tecnico.
Ove sia necessario, il Ministro può chiamare a far parte dell'ufficio di esportazione i membri delle Commissioni conservatrici dei monumenti e delle opere d'arte, gli ispettori onorari, gli insegnanti degli istituti di belle arti e d'arte applicata all'industria, o altre persone che presentino ogni garanzia di competenza e di integrità.
Il giudizio sulla esportabilità delle cose presentate per l'esportazione è pronunciato da tre componenti dell'ufficio a maggioranza di voti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-28