Capo III
Art. 25
In vigore dal 28 feb 1924
Per la custodia degli istituti dipendenti, in aggiunta ai custodi di ruolo, i soprintendenti hanno facoltà di assumere in servizio custodi straordinari, in qualità di salariati giornalieri; per le opere di pulizia e di basso servizio i soprintendenti possono assumere, nella medesima qualità, inservienti da scegliersi anche fra le donne.
Nelle assunzioni dei custodi straordinari saranno osservate le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312.
Gli inservienti sono compensati, nella misura stabilita dal soprintendente, coi fondi della dotazione dell'istituto; i custodi straordinari percepiscono la mercede giornaliera per le giornate di servizio effettivamente prestate, sui fondi stanziati nello speciale capitolo del bilancio passivo del Ministero predetto, di cui all' del presente decreto, tanto gli inservienti quanto i custodi straordinari sono licenziati così quando appaiano deficienti per operosità, diligenza e condotta, come quando non risulti ulteriormente necessaria la loro opera.
Il regolamento darà speciali norme sulla disciplina, i congedi, assegni in caso di malattia e l'eventuale indennità di licenziamento dei custodi straordinari e dei giardinieri salariati, di cui all' del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-25