Art. 26
Capo IV

Art. 26

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In vigore dal 28 feb 1924
Gli uffici di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte: a) rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti per i quali è consentita; b) determinano e riscuotono la tassa di esportazione a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e del relativo regolamento e successive modificazioni; c) promuovono l'esercizio del diritto, spettante allo Stato, di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione; d) vigilano ad impedire l'esportazione clandestina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;3164#art-26