Testo completo della Convenzione
Art. 22
In vigore dal 27 apr 1923
Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere la concessione ad altra Compagnia di solvibilità riconosciuta, il Governo italiano si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la, cessione.
La cauzione, di cui all', non sarà restituita, anche se viene approvata la cessione della concessione.
In ogni caso la nuova Compagnia dovrebbe avere sede in Italia, e soddisfare. per il Presidente, per gli amministratori, i Sindaci ed il Personale alle condizioni degli della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-22