Testo completo della Convenzione

Art. 19

In vigore dal 27 apr 1923
L'immersione dell'intero cavo e l'attivazione di esso per lo scambio diretto della corrispondenza tra l'Italia e l'America del Sud dovrà eseguirsi entro tre anni dalla data dell'effettuato aumento del capitale sociale a duecento milioni di lire carta. In caso di ritardo nell'immersione del cavo oppure nell'attivazione del servizio la Compagnia dovrà pagare (esclusi i casi di forza maggiore) una ammenda di L. 15 mila per ogni mese di ritardo. Se il ritardo eccedesse tre anni (esclusi sempre i casi di forza maggiore), la Convenzione potrà essere annullata, per semplice decisione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, senza che lo Stato sia tenuto ad alcun rimborso od indennità ed il deposito di cui all' resterà acquisito al Governo italiano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-19

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Art. 19 Che approva la convenzione con la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini per la posa di un cavo telegrafico fra l'Italia e l'America del Sud altro cavo fra l'ltalia e la Grecia, ed un terzo fra l'Italia e le Azzorre. — Testo vigente | Portale Normativo