Testo completo della Convenzione

Art. 17

In vigore dal 27 apr 1923
A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, la Compagnia eseguirà il deposito di L. 200.000. Il deposito sarà effettuato in cartelle del debito pubblico dello Stato, al valore di borsa secondo il listino della Borsa di Roma del giorno precedente al deposito da elevarsi ad un milione di lire entro un anno dalla data di approvazione della presente Convenzione a termini dell'. Nel caso di inadempienza degli obblighi assunti con l', il Governo italiano sarà in facoltà di ritenere risoluta la presente Convenzione e d'incamerare senz'altro il deposito. È inteso che la Compagnia sarà proprietaria e riscuoterà le cedole delle cartelle così depositate. Sulla cauzione saranno detratte le ammende, di cui agli articoli seguenti se non pagate diversamente. Il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato delle somme eventualmente detratte entro 60 giorni dalla data della prelevazione. In caso di ritardo sarà applicata un'ammenda di L. 50 per ogni giorno di ritardo. Allo spirare della Convenzione la cauzione sarà restituita alla Compagnia, se essa avrà adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-17

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Art. 17 Che approva la convenzione con la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini per la posa di un cavo telegrafico fra l'Italia e l'America del Sud altro cavo fra l'ltalia e la Grecia, ed un terzo fra l'Italia e le Azzorre. — Testo vigente | Portale Normativo