Testo completo della Convenzione
Art. 20
In vigore dal 27 apr 1923
In caso d'interruzione del servizio sul cavo fra l'Italia e l'America del Sud per una durata superiore a 120 giorni, la Compagnia dovrà pagare una ammenda di L. 100 al giorno, a partire dal primo giorno dell'interruzione, salvochè la Compagnia non possa dimostrare che la riparazione non ha potuto aver luogo per causa di forza maggiore.
Se la interruzione si prolunga per oltre due anni (salvo sempre il caso di forza maggiore) il Ministero delle Poste e dei Telegrafi ha facoltà di annullare la presente Convenzione, e la cauzione di cui all' resta acquisita al Governo italiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-20