Testo completo della Convenzione
Art. 16
In vigore dal 27 apr 1923
1. La Compagnia assume l'impegno di elevare il capitale sociale ad almeno 200 milioni di lire italiane carta, entro il periodo di un anno dalla data della Gazzetta Ufficiale, contenente il R. decreto approvante la presente Convenzione.
Il Governo italiano, trascorso il 31 dicembre 1930, si riserva la facoltà di riscattare, alla pari, in qualunque tempo, le obbligazioni eventualmente emesse dalla Compagnia.
2. Il Governo consente fin da ora che la Compagnia oltre allo stabilire il capitale sociale in 200 milioni di lire carta, anziché in 80 milioni lire oro, introduca nello statuto una variante in virtù della quale non sia più obbligatoriamente mantenuta la proporzione attualmente stabilita in 6/10 e 4/10 fra azioni rispettivamente nominativa e al portatore.
A sua volta la Compagnia si obbliga di introdurre, entro il mese di febbraio p. v., altre varianti nello Statuto sociale in virtù delle quali:
a) tutti i sindaci debbono essere cittadini italiani fermo restando che uno di essi sia nominato dal Ministero delle Finanze;
b) il Presidente ed il Consigliere delegato della Compagnia debbono essere cittadini italiani e di gradimento del Governo italiano.
Per il primo decennio della presente Convenzione non potranno essere apportate altre varianti allo Statuto sociale, già approvato, senza preventivo consenso del Governo italiano, e negli anni successivi resta vietato alla Compagnia di modificare, senza previo consenso del Governo italiano, le norme dello Statuto sociale secondo le quali:
a) del Consiglio di amministrazioni fa parte come consigliere, con tutte le facoltà inerenti alla carica, ma senza obbligo della cauzione stabilita dallo Statuto sociale, un rappresentante del Governo italiano, da designarsi dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi;
b) tutti i Sindaci debbono essere cittadini italiani ed uno di essi sarà nominato dal Ministero delle Finanze;
c) due terzi dei Consiglieri di amministrazione debbono essere nominati tra i soci cittadini italiani, residenti in Italia o all'estero;
d) il Presidente ed il Consigliere delegato della Compagnia debbono essere cittadini italiani e di gradimento del Governo italiano.
Il Consigliere di cui al comma a) ed il sindaco di cui al comma b) non impegnano in ogni modo la responsabilità dello Stato italiano in confronto a chicchessia.
Non osta da parte del Governo italiano che del Consiglio di amministrazione faccia parte anche un rappresentante del Governo spagnolo.
Per le approvazioni alle modificazioni dello Statuto il Governo italiano delega il Ministro delle Poste e dei Telegrafi.
Storico versioni
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