Testo completo della Convenzione
Art. 18
In vigore dal 27 apr 1923
Per la posa dei cavi di cui alla presente Convenzione e per le eventuali riparazioni da effettuarsi al Nord dell'Equatore, il Governo italiano, dietro preavviso di 30 giorni da parte della Compagnia, metterà a disposizione della Compagnia stessa l'uso della Regia Nave Città di Milano od altra che avesse a sostituirla, contro rimborso delle spese di combustibile e di tutti i maggiori aggravi derivanti dalla posizione amministrativa di armamento della nave, dalla navigazione, e del suo impiego per le operazioni su cavi, ivi compresi materiali di consumo, tasse di ancoraggio, pilotaggio, sanitarie, soprassoldi inerenti all'Armamento, noleggio di galleggianti per servizio dei cavi ecc.
Quando per le riparazioni dei cavi al Nord dell'Equatore l'uso della R. Nave Città di Milano, o di quell'altra R. Nave che la sostituisse, avesse una durata complessiva superiore ai 180 giorni all'anno, la Compagnia rimborserà le spese come sopra per N. 180 giorni e, per il periodo di tempo eccedente i 180 giorni, anche tutte le spese di esercizio della nave, ivi comprese le spese per stipendi, paghe, soprassoldi ordinari di tutto il personale militare e le spese per vitto del personale suddetto.
I rimborsi di cui sopra saranno fatti mediante versamenti in Tesoreria a favore del Capitolo del bilancio di entrata del Ministero della Marina, che sarà di volta in volta indicato dal Ministero della Marina.
La Compagnia rimborserà in ogni caso le spese per il vitto del personale borghese privato imbarcato o di passaggio sulla nave per servizio della Compagnia stessa. L'assicurazione del personale stesso e le indennità spettanti al medesimo e alle rispettive famiglie in caso di infortuni, sinistri, ecc., saranno completamente a carico della Compagnia.
Qualora la R. Nave Città di Milano non potesse essere impiegata e non si avesse subito altra nave adatta a sostituirla, nessun indennizzo compete alla Compagnia quando il ritardo a fornire la Nave non superi i trenta giorni. I giorni di ritardo saranno aggiunti al limite di durata dell'interruzione di cui agli della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-18