Testo completo della Convenzione
Art. 13
In vigore dal 27 apr 1923
1. Il Governo italiano garantisce alla Compagnia per dieci anni dalla data di inizio del funzionamento dell'intero cavo dell'America del Sud un traffico minimo annuale di 5 milioni di parole, computate come ai seguenti comma 2° e 3°, alla condizione però che la Compagnia non solo assicuri un corso celere e regolare alla corrispondenza scambiata fra l'America e l'Italia, od in transito per l'Italia, ma che procuri inoltre l'incremento del traffico sul cavo mediante un ottimo servizio, una ben diretta propaganda nei vari Paesi di Europa e dell'America del Sud, e con la concessione al pubblico di tutte quelle facilitazioni che le Compagnie esercenti comunicazioni telegrafiche con l'America del Sud accordassero per il percorso dei loro cavi.
2. Nel computo dei cinque milioni di parole sono comprese:
a) le parole di tutti i telegrammi scambiati tra l'Italia od in transito per l'Italia, e l'America del Sud;
b) le parole di tutti i telegrammi in transito per la Spagna, a destinazione ovvero in partenza dall'America del Sud;
c) i tre quarti delle parole dei telegrammi in partenza dalla Spagna, diretti all'America del Sud e viceversa.
Nel calcolo dei comma b) e c) sono escluse le parole dei telegrammi in partenza dalle Isole Canarie per l'America del Sud, e viceversa, e le parole dei telegrammi in transito per le Isole Canarie, da e per l'America del Sud, quando detti telegrammi non tocchino nè il territorio continentale spagnolo, nè quello italiano.
3. Per il computo dei cinque milioni di parole di traffico minimo le parole dei telegrammi a tariffa ordinaria si computano per una unità; quelle dei telegrammi urgenti per tre unità; quelle dei telegrammi di Stato di Autorità italiana, dei telegrammi della Stampa e dei telegrammi differiti, per una parte dell'unità proporzionale alla riduzione di tariffa di cui godono.
4. Se durante i dieci anni di cui al primo comma del presente articolo si verificassero delle interruzioni nel cavo, in modo da impedire per oltre venti giorni l'inoltro dei telegrammi dall'Italia all'America del Sud e viceversa, il traffico minimo garantito sarà diminuito ogni anno di una parte proporzionale alla durata delle interruzioni.
5. Per il calcolo delle somme dovute alla Compagnia nel caso che il traffico effettivo tra l'Italia e la Spagna da una parte e l'America del Sud dall'altra risultasse inferiore a quello minimo garantito, la tassa per parola sarà eguale alla media delle tasse spettanti alla Compagnia medesima per il percorso dei suoi cavi dall'Italia rispettivamente al Brasile, all'Uruguay e all'Argentina pei telegrammi ordinari non potrà mai superare Lire oro 2,50.
6. In ogni caso, tenendo conto del traffico effettivamente avutosi con l'America del Sud, la corrisposta annua del Governo italiano alla Compagnia per il traffico minimo garantito non sarà mai superiore alla somma di Lire oro sette milioni.
7. Negli anni nei quali (o durante il primo decennio o successivamente) il traffico di cui ai comma precedenti supererà i cinque milioni di parole all'anno, calcolato come sopra è detto, la Compagnia rimborserà al Governo italiano le somme percette per garanzia del traffico minimo.
A questo credito dello Stato, in ogni caso di liquidazione, non potrà essere preferito nessun altro credito più privilegiato che la Compagnia, potrà avere creato durante il corso della presente convenzione. Tale rimborso avverrà versando all'Amministrazione telegrafica il 50 % delle somme introitate annualmente dalla Compagnia stessa per la corrispondenza eccedente i cinque milioni di parole scambiate fra i paesi sopra specificati. Sulle somme corrisposte dallo Stato per il traffico minimo garantito decorreranno dalla data in cui fu effettuata dal Governo l'ultima sovvenzione e senza che possano essere prescritti per tutta la durata della concessione gli interessi semplici, in ragione del 5 % annuo, rimborsabili dopo completata la restituzione delle somme corrisposte e con le stesse norme fissate per le medesime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-13