Testo completo della Convenzione

Art. 9

In vigore dal 27 apr 1923
La Compagnia applicherà ai telegrammi inoltrati per il cavo le disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo, del 10-22 luglio 1875, e del regolamento di servizio (revisione di Lisbona), ovvero di quegli atti internazionali che venissero a sostituire la Convenzione e regolamenti suddetti. In armonia delle disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale suddetta godono della franchigia sia sulle linee della Amministrazione italiana, sia sui cavi ed eventualmente sui fili sociali, i telegrammi ed avvisi relativi alla trasmissione dei telegrammi e all'andamento delle linee e dei cavi. Inoltre godono della franchigia i telegrammi relativi al servizio amministrativo della Compagnia, quando debbano percorrere unicamente i cavi sociali, ovvero quando abbiano corso su fili di proprietà sociale o ceduti in esercizio alla Compagnia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-9

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