Testo completo della Convenzione
Art. 9
In vigore dal 27 apr 1923
La Compagnia applicherà ai telegrammi inoltrati per il cavo le disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo, del 10-22 luglio 1875, e del regolamento di servizio (revisione di Lisbona), ovvero di quegli atti internazionali che venissero a sostituire la Convenzione e regolamenti suddetti.
In armonia delle disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale suddetta godono della franchigia sia sulle linee della Amministrazione italiana, sia sui cavi ed eventualmente sui fili sociali, i telegrammi ed avvisi relativi alla trasmissione dei telegrammi e all'andamento delle linee e dei cavi.
Inoltre godono della franchigia i telegrammi relativi al servizio amministrativo della Compagnia, quando debbano percorrere unicamente i cavi sociali, ovvero quando abbiano corso su fili di proprietà sociale o ceduti in esercizio alla Compagnia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-9