Testo completo della Convenzione

Art. 7

In vigore dal 24 mag 1933
1° - Il servizio del cavo in Italia sarà fatto dalla Compagnia in un proprio ufficio, in Roma, in locali prossimi, per quanto è possibile, all'Ufficio telegrafico centrale governativo, col quale dovrà essere collegato mediante tubazione pneumatica e con altri sistemi equivalenti. Detto ufficio potrà essere collegato ad altri uffici governativi o sociali, alle condizioni di cui al 3° comma del presente articolo. L'ufficio sociale di Roma sarà autorizzato sia all'accettazione dei telegrammi in partenza da Roma per l'America e per la Spagna, ed altri Paesi europei, presentati dai mittenti per l'inoltro sul cavo: sia al recapito dei telegrammi ricevuti per cavo diretti a destinatari domiciliati a Roma. Questi telegrammi non potranno essere inoltrati o recapitati se prima non saranno vistati da uno dei funzionari governativi delegati dall'Amministrazione telegrafica al controllo, le competenze del quale, compreso lo stipendio, saranno rimborsate dalla Compagnia. Per tutti gli altri telegrammi non considerati al capoverso precedente l'Amministrazione italiana servirà d'intermediaria obbligatoria per l'inoltro della corrispondenza che deve aver corso per il cavo o che, ricevuta per il cavo, deve proseguire sulle linee telegrafiche. 2. Alle condizioni del comma precedente la Compagnia è autorizzata anche ad aprire nelle principali città d'Italia uffici propri unicamente per l'accettazione e recapito dei telegrammi che hanno corso sui cavi della Compagnia stessa. Ognuno degli uffici di cui sopra dovrà essere collegato a spese della Compagnia con l'ufficio telegrafico governativo locale mediante tubazione pneumatica, od altri sistemi equivalenti. 3. L'Amministrazione telegrafica potrà consentire alla Compagnia la corrispondenza diretta tra lo ufficio sociale in Roma e gli altri uffici di cui al comma precedente, sia concedendole di utilizzare circuiti governativi eventualmente inattivi, sia assegnandole settori di sistemi multipli in azione sui propri e fili. Queste concessioni di uso di fili saranno regolate caso per caso in rapporto alle esigenze, dei servizi d'accordo fra la Compagnia e l'Amministrazione dei Telegrafi. Le spese di personale o i materiali necessari per il servizio di corrispondenza, di cui sopra saranno a carico della Compagnia. 4. Su richiesta della Compagnia e qualora non si oppongano ragioni tecniche l'Amministrazione telegrafica consentirà alla posa sulle palificazioni governative di circuiti di proprietà della Compagnia stessa, la quale sarà tenuta a corrispondere un adeguato canone per le necessarie spese di riparazione e manutenzione. 5. Quando lo consigli l'entità del traffico scambiato fra Stati esteri e l'America attraverso i cavi della Compagnia e sempre quando l'Amministrazione telegrafica disponga dei fili necessari nello interno del Regno, essa, su richiesta della Compagnia medesima, farà i passi opportuni presso le Amministrazioni estere interessate per ottenere possibilmente che la Compagnia possa utilizzare comunicazioni dirette fra città italiane, ove sono istituiti uffici sociali e città estere ove esistano agenzie principali della Compagnia stessa per lo scambio dei telegrammi che devono avere corso sui cavi della Compagnia. Quando la concessione abbia luogo la Compagnia dovrà pagare sia le tasse normali dei telegrammi, sia un canone annuo da determinarsi caso per caso di accordo fra la Compagnia, la Amministrazione italiana e le Amministrazioni estere interessate, ovvero la Compagnia dovrà pagare il prezzo di costo del filo e della posa, nonché un canone di manutenzione. 6. Il personale sociale direttivo, amministrativo, tecnico ed operatore, tanto residente in Italia che all'estero, dovrà essere di nazionalità italiana. Sarà tollerata la nazionalità estera soltanto per il personale esecutivo imposto alla Compagnia dalle concessioni od accordi intervenuti fra la Compagnia medesima e gli Stati esteri, per ottenere gli approdi occorrenti per la posa del cavo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-7

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