Testo completo della Convenzione

Art. 14

In vigore dal 27 apr 1923
Le somme dovute alla Compagnia dalla Amministrazione telegrafica pei telegrammi inoltrati per il cavo saranno pagate trimestralmente in Roma. Così pure la Compagnia dovrà pagare trimestralmente in Roma, all'Amministrazione telegrafica, le somme di cui eventualmente risultasse debitrice per il servizio suddetto. Tutti i pagamenti sono da farsi in moneta italiana, calcolando eventualmente il cambio, per le somme che fossero da pagarsi in oro: a) alla data del giorno precedente quello dell'effettivo pagamento, se trattasi di pagamenti a favore dell'Amministrazione telegrafica; b) alla data del 5° giorno successivo a quello dell'ammissione al pagamento dei mandati, se trattasi di pagamenti a favore della Compagnia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-14

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