Testo completo della Convenzione

Art. 11

In vigore dal 27 apr 1923
I telegrammi di Stato spediti da Autorità italiane della Madre Patria e delle Colonie, e da quelle residenti all'estero, godranno sul percorso del cavo di un ribasso sulla tariffa ordinaria pari alla riduzione più elevata che la Compagnia avrà accordato ai Governi esteri per i loro telegrammi di Stato inoltrati per il cavo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-11

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Art. 11 Che approva la convenzione con la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini per la posa di un cavo telegrafico fra l'Italia e l'America del Sud altro cavo fra l'ltalia e la Grecia, ed un terzo fra l'Italia e le Azzorre. — Testo vigente | Portale Normativo