Testo completo della Convenzione
Art. 11
In vigore dal 27 apr 1923
I telegrammi di Stato spediti da Autorità italiane della Madre Patria e delle Colonie, e da quelle residenti all'estero, godranno sul percorso del cavo di un ribasso sulla tariffa ordinaria pari alla riduzione più elevata che la Compagnia avrà accordato ai Governi esteri per i loro telegrammi di Stato inoltrati per il cavo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-11