Art. 11
Testo completo della Convenzione

Art. 11

11 / 31
In vigore dal 27 apr 1923
I telegrammi di Stato spediti da Autorità italiane della Madre Patria e delle Colonie, e da quelle residenti all'estero, godranno sul percorso del cavo di un ribasso sulla tariffa ordinaria pari alla riduzione più elevata che la Compagnia avrà accordato ai Governi esteri per i loro telegrammi di Stato inoltrati per il cavo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-11