Testo completo della Convenzione
Art. 15
In vigore dal 27 apr 1923
La Compagnia non avrà diritto ad alcuna indennità, se il governo italiano in caso di guerra, o per motivi insindacabili d'ordine pubblico, sospenderà parzialmente o totalmente il servizio sul cavo approdante n Italia.
In tali casi l'Amministrazione telegrafica potrà anche prendere possesso dell'ufficio e del materiale della Compagnia, per esercitare il cavo in sua vece, limitatamente al periodo imposto dalle ragioni di guerra o di ordine pubblico. L'Amministrazione telegrafica dovrà però accreditare alla Compagnia l'importo delle tasse relative alla corrispondenza che ha avuto corso per il cavo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-15