Testo completo della Convenzione

Art. 10

In vigore dal 27 apr 1923
Le tariffe da applicare ai telegrammi fra l'Italia od in transito per l'Italia, ed i paesi che saranno serviti dal cavo, verranno fissate ed eventualmente variate di comune accordo fra la Compagnia e l'Amministrazione telegrafica. Per i paesi del regime europeo dette tasse non dovranno mai essere superiori a quelle della via meno costosa; per l'America dette tasse non dovranno mai essere superiori a quelle delle altre vie telegrafiche già esistenti, costituite da cavi sottomarini, che sono o saranno le meno costose. Le quote italiane di tassa per i telegrammi suddetti saranno quelle risultanti dal regolamento telegrafico internazionale (revisione di Lisbona), dalle modificazioni successivamente adottate dall'Amministrazione telegrafica, ovvero dall'atto internazionale che sostituirà nel seguito il regolamento di Lisbona suddetto. Le tariffe saranno espresse in franchi oro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-10

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