Testo completo della Convenzione

Art. 4

In vigore dal 27 apr 1923
La linea terrestre di collegamento fra il punto d'atterramento del cavo in Italia e l'Ufficio destinato al servizio del cavo medesimo sarà costruita e mantenuta a cura e spese della Compagnia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-4

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Art. 4 Che approva la convenzione con la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini per la posa di un cavo telegrafico fra l'Italia e l'America del Sud altro cavo fra l'ltalia e la Grecia, ed un terzo fra l'Italia e le Azzorre. — Testo vigente | Portale Normativo