Testo completo della Convenzione

Art. 1

In vigore dal 27 apr 1923
La Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, anonima, con sede in Roma, con capitale sociale di Lire un milione, si impegna a posare un cavo telegrafico sottomarino collegante l'Italia con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay, la Repubblica Argentina, e, subordinatamente al consenso dei rispettivi Governi, con le isole Canarie e del Capo Verde. La Compagnia s'impegna di ottenere dai Governi esteri interessati i permessi necessari per gli approdi del cavo e per lo esercizio degli uffici a cui farà capo il cavo predetto. Il Governo italiano s'impegna da parte sua ad appoggiare presso i Governi spagnolo e portoghese le domande della Compagnia, ai fini suddetti. La Compagnia s'impegna di mantenere il cavo in perfette condizioni di funzionamento tecnico e di esercitarlo in modo da assicurare alla corrispondenza telegrafica da e per l'Italia un corso regolare e una celerità d'inoltro non inferiore a quella che godrebbe la corrispondenza stessa per le altre vie telegrafiche per cavo. La Compagnia s'impegna, anche a prendere gli impegni necessari con i Governi esteri interessati, per assicurare l'inoltro sino a destinazione dei telegrammi dell'Italia, o in transito per l'Italia trasmessi per il cavo, come pure per assicurare lo inoltro per il cavo dei telegrammi originari dal Sud America e da altri paesi che a richiesta dei mittenti, dovranno essere inoltrati per il cavo italiano. La Compagnia dovrà dare comunicazione al Governo italiano degli accordi intervenuti coi Governi e con le Società estere, entro 6O giorni dalla loro data.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-1

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