Testo completo della Convenzione

Art. 2

In vigore dal 27 apr 1923
Nel caso che il Governo italiano si proponesse di porre altri cavi telegrafici fra l'Italia e il Sud America, darà a parità di condizioni e sempre che essa abbia dimostrato di osservare fedelmente le condizioni e gli obblighi nella presente convenzione stabiliti, la preferenza alla Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-2

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