Testo completo della Convenzione

Art. 3

In vigore dal 24 mag 1933
Le condizioni tecniche a cui dovrà corrispondere il cavo italiano dall'Italia all'America del Sud dovranno essere tali da permettere la corrispondenza in duplice, con l'uso degli apparati più perfezionati, con una velocità non inferiore a quella che si ottiene sui migliori cavi transatlantici, di simile lunghezza, in esercizio. Il progetto tecnico dovrà essere tempestivamente comunicato alla Amministrazione telegrafica, la quale potrà fare assistere un suo funzionario agli esperimenti che si eseguiranno durante la fabbricazione del cavo ed anche alla posa del medesimo a spese della Compagnia «Italcable». Il cavo in Italia approderà ad Anzio, nel punto che sarà determinato dall'Amministrazione telegrafica italiana.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-3

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Art. 3 Che approva la convenzione con la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini per la posa di un cavo telegrafico fra l'Italia e l'America del Sud altro cavo fra l'ltalia e la Grecia, ed un terzo fra l'Italia e le Azzorre. — Testo vigente | Portale Normativo