Art. 4
Testo completo della Convenzione

Art. 4

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In vigore dal 27 apr 1923
La linea terrestre di collegamento fra il punto d'atterramento del cavo in Italia e l'Ufficio destinato al servizio del cavo medesimo sarà costruita e mantenuta a cura e spese della Compagnia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-4