Testo completo della Convenzione

Art. 23

In vigore dal 27 apr 1923
Al termine della concessione e qualora la Compagnia abbia soddisfatto a tutti i suoi obblighi verso il R. Governo italiano, la libera disponibilità del cavo spetta alla Compagnia medesima. Qualora poi al termine della concessione la Compagnia non abbia adempiuto tutti i suoi obblighi oppure nel caso di annullamento ai sensi della presente Convenzione e prima della scadenza di detto termine, la proprietà del cavo diviene di libera disponibilità della Compagnia, ove questa, entro un termine di un anno rimborsi allo Stato le somme che ha ricevuto, a titolo di garanzia a norma dell' della presente Convenzione, più gli interessi del 5 % a norma dello stesso ultimo comma, nonché le spese sostenute dalla R. Marina per le campagne della R. Nave Città di Milano, o dell'altra che l'avesse sostituita. Nel caso che la Compagnia non effettui i pagamenti di cui sopra è in facoltà del Governo italiano o di assumere la libera disponibilità del cavo, con tutti gli oneri relativi alle obbligazioni e agli altri debiti della Compagnia, oppure di provvedere alla cessione o vendita del cavo, corrispondendo ai creditori le somme loro spettanti a termine di legge. In ogni caso la libera disponibilità del cavo da parte della Compagnia sarà soggetta al vincolo di conservarne l'uso allo Stato italiano a quelle condizioni che si converranno e con quelle cautele che il Governo reputerà necessarie per garantire la italianità della Impresa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-23

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