Testo completo della Convenzione

Art. 24

In vigore dal 27 apr 1923
La Compagnia s'impegna di posare un cavo sottomarino tra Brindisi ed un punto idonea del Litorale ellenico, prossimo all'Italia, per stabilire una comunicazione diretta fra l'Italia d la Grecia. La Compagnia s'impegna di eseguire tale posa entro un anno dalla data della concessione del necessario permessa di approdo, da parte del Governo ellenico. Il Governo italiano s'impegna di raccomandare al Governo ellenico la concessione dei permessi necessari per l'approdo del cavo, ed eventualmente per l'esercizio dell'ufficio cui farà capo il cavo predetto. La Compagnia si impegna a mantenere in buone condizioni di servizio detto cavo e di provvedere alla riparazione in caso di guasti. Il cavo sarà esercitato dall'Amministrazione italiana in ufficio, con personale e materiale proprio. Alla Compagnia per ogni parola trasmessa spetterà una tassa da determinarsi di comune accordo, ma che in nessun caso potrà essere superiore a quella spettante alla Jugoslavia per i telegrammi fra l'Italia, ed in transito per l'Italia, e la Grecia od in transito per la Grecia. L'Amministrazione telegrafica istraderà preferibilmente per il cavo i telegrammi per la Grecia ed i paesi al di là, per i quali la tassa del cavo non sarà superiore a quelle delle altre vie disponibili. In ogni caso la Amministrazione italiana assicurerà alla Compagnia, un traffico minimo annuale di un milione di parole, computandolo nel modo indicato all'. Alla posa ed esercizio del cavo sono applicabili, in quanta possibile, le disposizioni dei precedenti articoli. In particolare la Compagnia dovrà pagare una penale di L. 1500 per ogni mese di ritardo nell'attuazione del servizio del cavo, fino ad un massimo di ritardo di 18 mesi, dopo di che il Governo italiano avrà facoltà di dichiarare decadute le disposizioni del presente articolo. In caso di interruzione del servizio del cavo per un periodo superiore ai 90 giorni (escluso il periodo dal novembre al marzo) la Compagnia dovrà pagare una ammenda di L. 50 giornaliere, a partire dal primo giorno di interruzione, salvo il caso di dimostrata forza maggiore, e fino al massimo di 18 mesi, dopo di che il Ministero delle Poste e dei Telegrafi potrà annullare la concessione per la posa di detto cavo, entrando in possesso del deposito, di cui al seguente comma. Per garanzia dell'adempimento di quanto precede, la Compagnia dovrà effettuare un deposito di L. 50.000, al quale si applicano le disposizioni dell'. Il Governo italiano, previo accordo col Governo greco, si riserva il diritto di riscattare in ogni tempo, dopo dieci anni dalla attivazione del servizio, il cavo Brindisi-Grecia, mediante il pagamento di una somma eguale al costo originale di posa del cavo, diminuito di tanti cinquantesimi guanti sono gli anni di servizio del cavo stesso. In ogni caso il cavo passa di proprietà del Governo italiano alla fine della concessione, contro rimborso del valore effettivo del cavo a quell'epoca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-24

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