Testo completo della Convenzione
Art. 28
In vigore dal 26 nov 1924
1. La Compagnia sia direttamente, sia per mezzo di altra Compagnia italiana che dovrà assumere tutti gli impegni derivanti dalle disposizioni contenute nella presente Convenzione, si obbliga di provvedere entro 18 mesi dalla data dell'ultima concessione di approdo alle Azzorre e a Malaga, alla posa ed all'esercizio di un cavo telegrafico sottomarino tra Anzio e le Isole Azzorre, destinato a formare una comunicazione con l'America del Nord per mezzo di altro cavo esistente, o da posare entro lo stesso limite di tempo sopraindicato, fra le Isole Azzorre e l'America del Nord, di proprietà di altra Compagnia estera.
2. La Compagnia si impegna di interessarsi presso i Governi della Spagna e del Portogallo e presso la Compagnia estera di cui sopra, sia per ottenere gli approdi del cavo, sia per assicurare il rapido passaggio della corrispondenza dal suo cavo a quello della Compagnia estera, sia per esercitare per quanto possibile i due cavi direttamente tra l'Italia e l'America del Nord.
Il Governo italiano s'impegna di appoggiare presso i Governi della Spagna e del Portogallo le domande di concessione dei permessi necessari per gli approdi del cavo, e per l'impianto ed esercizio degli uffici cui farà capo il cavo predetto.
3. Le condizioni tecniche a cui dovrà corrispondere il cavo dovranno essere tali da permettere la corrispondenza in duplice con l'uso degli apparati più perfezionati, con una velocità non inferiore a quella che si ottiene sui migliori cavi transatlantici di simile lunghezza in esercizio, o in corso di posa a quell'epoca.
Il progetto tecnico dovrà essere tempestivamente comunicato al Ministero delle Poste e Telegrafi, secondo le norme dell' della presente Convenzione.
4. La concessione di detto cavo è accordata alle condizioni di cui agli (dalle parole «per il primo decennio sino alla fine») 17, 18, 21, 22 (comma 1°, 3°), 23, 25 e 26 della presente Convenzione in quanto non siano modificati dai comma seguenti:
5. In caso di ritardo dell'immersione del cavo o dell'attivazione del servizio, la Compagnia dovrà pagare (esclusi i casi di forza maggiore) un'ammenda di L. 15 mila per ogni mese di ritardo.
Sarà corrisposto un premio di eguale misura per ogni mese di anticipo nell'attivazione del servizio dell'intero cavo con l'America del Nord.
Se il ritardo eccedesse tre anni (esclusi sempre i casi di forza maggiore), la Convenzione potrà essere annullata per semplice decisione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, senza che to Stato sia tenuto ad alcun rimborsi od indennità ed il deposito, di cui al comma 7 seguente, resterà acquisito al Governo italiano.
6. In caso di interruzione del servizio sul cavo tra l'Italia e le Isole Azzorre per una durata superiore a 120 giorni, la Compagnia dovrà pagare un'ammenda di L. 200 al giorno, a partire dal primo giorno dell'interruzione, salvo che la Compagnia non possa dimostrare che la riparazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.
Se la interruzione si prolunga per oltre due anni (salvo sempre il caso di forza maggiore) il Ministero delle Poste e dei Telegrafi ha facoltà di annullare la concessione di cui al presente articolo, e la cauzione di cui appresso resta acquisita al Governo italiano.
7. Per garanzia dell'adempimento di quanto precede la Compagnia dovrà effettuare il deposito di L. 100.000, da portarsi a L. 500.000 entro due anni dalla data della Gazzetta Ufficiale contenente il Regio Decreto approvante la presente Convenzione. A detto deposito si applicano le disposizioni dell'.
8. Le tariffe per il cavo Italia-Azzorre saranno stabilite di comune accordo tra la Compagnia e l'Amministrazione italiana, ma in nessun caso le tasse totali risultanti pei telegrammi fra l'Italia, od in transito per l'Italia e l'America, potranno essere superiori a quelle di qualsiasi altra via telegrafica transatlantica del Nord.
L'Amministrazione italiana inoltrerà per il cavo fra l'Italia e le Azzorre i telegrammi portanti l'indicazione della via del cavo stesso, nonché tutti quelli senza alcuna indicazione di via destinati all'America o ad altri paesi pei quali la via del cavo sarà la meno costosa, o parificata alla meno costosa.
9. Dopo l'attivazione del cavo con le Azzorre e fino a quando non venga attivato il servizio fra l'Italia e l'America del Sud mediante il tratto di cavo Malaga-Buenos Ayres, il Ministero Poste e Telegrafi istraderà per il cavo Anzio-Azzorre tutti i telegrammi per l'America del Sud, considerati nell' della presente Convenzione e alle condizioni contenute negli . La Compagnia assume l'impegno di prendere opportuni accordi con le Compagnie dei cavi, interessate per le necessarie parificazioni di tariffa.
10. I telegrammi per l'America del Sud, che per ragioni di servizio, e non per cause d'interruzioni, saranno trasmessi dalla Compagnia per il cavo delle Azzorre, in luogo che per il cavo del Sud, saranno computati egualmente nel minimo garantito di traffico di cui all' della presente Convenzione.
11. Il funzionario al quale sarà affidato nell'ufficio da impiantarsi alle Azzorre la direzione del servizio dell'intero cavo Italia-Stati Uniti deve preferibilmente essere italiano o, se di nazionalità estera, dovrà essere di gradimento del Governo italiano e affiancato da un vice direttore italiano.
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