Testo completo della Convenzione

Art. 26

In vigore dal 27 apr 1923
La Compagnia si obbliga a mantenere la sua sede in Roma, dove si deve intendere domiciliata per tutta la durata della presente Convenzione. Tutte le controversie che potranno sorgere per l'applicazione della presente convenzione, nessuna esclusa, sono deferite al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, che deciderà come amichevole compositore e sarà composto di cinque membri di cui designati dal Ministro delle Poste e Telegrafi, due dalla Compagnia ed uno con funzioni di Presidente, designato di comune accordo fra le parti ed, in caso di dissenso, designato dal presidente del Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-26

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