Testo completo della Convenzione
Art. 27
In vigore dal 27 apr 1923
1. Saranno sottoposti a una tassa fissa di registro di lire mille, l'atto costitutivo, lo Statuto della Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini e gli atti contemplati dall' della presente Convenzione.
2. Per la durata di 10 anni a decorrere dalla data dell'atto costitutivo la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, per la parte di capitale e di profitti relativi alla posa ed esercizio del cavo con l'America del Sud e con la Grecia, sarà esentata dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sul reddito fino a concorrenza del 6 % sul capitale effettivamente versato.
3. Allo scopo suddetto la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini dovrà tenere delle scritture contabili separate, per quanto riguarda la posa e l'esercizio dei cavi con l'America del Sud e con la Grecia, da quelle relative al cavo con le Azzorre.
Le norme per il riparto delle spese generali saranno stabilite di comune accordo fra le parti, ed il Governo italiano si riserva al riguardo il diritto di controllo di cui allo della presente Convenzione.
4. La presente Convenzione fatta nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registro e bollo. Essa non sarà valida se non quando verrà approvata con R. Decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;427#art-tcd-27