Regolamento›Sez. V
Art. 187
In vigore dal 12 nov 1924
I conservatori, per i versamenti fatti nella cassa dell'archivio per qualunque causa, debbono rilasciare quietanze staccate da bollettari a madre e figlia, numerati e forniti del bollo a secco del Ministero di grazia e giustizia.
Quando il conservatore cessi dalle sue funzioni, nel verbale di consegna è fatto cenno del numero dell'ultima quietanza emessa, e si provvede all'annullamento delle altre che sul medesimo bollettario risultino ancora in bianco. Parimente sono annullate le quietanze non adoperate alla chiusura dell'esercizio.
Il conservatore provvede a fare apporre alle quietanze il bollo a termini di legge. La spesa relativa anticipata coi fondi di bilancio è rimborsata dai titolari delle quietanze emesse.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Il bollettario e il registro delle richieste stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 187 e 219 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono riuniti in unico modello, senza le contromatrici previste nel comma 2° del citato art. 219". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 4) che la presente modifica avra' applicazione graduale entro l'esercizio 1924-25.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-187