Regolamento›Sez. V
Art. 183
In vigore dal 26 gen 1915
I prelevamenti sul «fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno» di cui all', della legge, sono disposti con decreto del ministro di grazia e giustizia, da registrarsi alla Corte dei conti, ed eseguiti con mandato emesso dalla Cassa depositi e prestiti, registrato alla Corte stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-183