Regolamento›Sez. V
Art. 182
In vigore dal 26 gen 1915
Il conto corrente, di cui all'articolo precedente, è fruttifero al tasso d'interesse stabilito per i depositi volontari e dev'essere regolato alla fine d'ogni semestre con le norme generali in vigore per i conti correnti tenuti dalla Cassa dei depositi e prestiti.
Un estratto del conto è inviato alla fine di ogni mese al Ministero di grazia e giustizia, con la situazione del fondo disponibile.
Al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione degli archivi dev'essere allegata anche la situazione del conto corrente al 30 giugno, firmata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-182