RegolamentoSez. V

Art. 181

In vigore dal 26 gen 1915
Il fondo di cassa che risulta disponibile alla fine di ciascun mese deve essere versato nella sezione di R. tesoreria della rispettiva Provincia entro i primi dieci giorni del mese successivo. Per gli archivi che non hanno sede nei capoluoghi di Provincia, l'invio delle somme alla competente sezione di R. tesoreria è fatto a mezzo di vaglia postali, la cui spesa sta a carico dell'archivio. Per l'importo di ogni versamento la sezione di R. tesoreria emette corrispondente vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa dei depositi e prestiti, con la seguente clausola: «da accreditarsi al conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia pel fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno». Il vaglia è dalla delegazione del tesoro inviato in giornata direttamente alla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti; ed all'archivio versante è rilasciata la dichiarazione provvisoria, staccata dal modulo n. 7 in uso per tutti i versamenti in numerario che affluiscono alla detta amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-181

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