Regolamento›Sez. V
Art. 185
In vigore dal 26 gen 1915
Agli effetti di cui all' della legge, i versamenti eseguiti dopo l'attuazione della legge stessa dagli archivi al fondo dei sopravanzi saranno contabilizzati per ciascuno archivio a compenso dei prelevamenti eventualmente disposti dal ministro di grazia e giustizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-185