Regolamento›Sez. V
Art. 180
In vigore dal 26 gen 1915
Dopo approvato il bilancio di previsione, nessun'altra spesa oltre quella in esso compresa potrà essere fatta dai conservatori, se non sia formalmente autorizzata con decreto del ministro di grazia e giustizia, da registrarsi alla Corte dei conti.
Le variazioni al bilancio di previsione per nuove spese saranno comunicate al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo.
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