RegolamentoSez. V

Art. 176

In vigore dal 13 feb 1923
Non oltre il 10 luglio di ogni anno il conservatore trasmette al Ministero di grazia e giustizia: a) il rendiconto consuntivo della gestione del proprio archivio dell'esercizio scaduto; b) il bilancio di previsione dell'esercizio seguente. I bilanci di previsione sono formati sulla base dei risultati degli esercizi precedenti, e le variazioni necessarie sono esposte in note giustificative.

Note all'articolo

  • Il Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' sospesa l'applicazione del presente articolo dall'esercizio finanziario 1919-920 e non oltre l'esercizio successivo a quello in cui verra' pubblicata la pace.
  • Il Regio D.L. 15 settembre 1922, n. 1359, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, e' prorogata fino al 3l dicembre 1922".
  • Il Regio Decreto 4 gennaio 1923, n. 81, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito col Nostro decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1359, e' prorogato senza determinazione di tempo e le norme date col decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, resteranno in vigore fino a quando non sara' provveduto al definitivo riordinamento amministrativo contabile degli archivi notarili".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-176

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