Regolamento›Sez. V
Art. 172
In vigore dal 26 gen 1915
Quando il conservatore cessa dalle sue funzioni, il ministro di grazia e giustizia provvede, a mezzo di un suo rappresentante, pel passaggio della gestione al reggente nominato ai sensi dell', cap. 8, della legge, con verbale di consegna fatto in contraddittorio dell'interessato o dei suoi aventi diritto.
Il reggente assume immediatamente le sue funzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-172