RegolamentoSez. V

Art. 170

In vigore dal 26 gen 1915
Il conservatore dell'archivio compie in rappresentanza dell'archivio stesso tutti gli atti relativi all'amministrazione, nei limiti della legge e del presente regolamento. Quando occorra una speciale autorizzazione del ministro di grazia e giustizia, è data con nota di ufficio. Può compiere pure, senza bisogno della preventiva autorizzazione, tutti gli atti conservativi diretti a tutelare le ragioni dell'archivio, ma deve in tal caso riferire sollecitamente al Ministero di grazia e giustizia per i provvedimenti definitivi. L'autorizzazione del ministro al conservatore d'archivio notarile per costituirsi in giudizio, sia come attore che come convenuto, deve essere data volta per volta, per ogni grado di giudizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-170

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