RegolamentoSez. V

Art. 169

In vigore dal 26 gen 1915
Indipendentemente dalle altre facoltà deferite dalla legge e dal presente regolamento al Ministero di grazia e giustizia, il Ministero stesso, a cura della propria ragioneria centrale, riassume e tiene in evidenza nelle proprie scritture i risultati delle gestioni di ogni singolo archivio, in relazione non solo all'esercizio dei bilanci ed alla consistenza del patrimonio, ma altresì ai vari servizi ed alla responsabilità dei conservatori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-169

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