RegolamentoSez. V

Art. 166

In vigore dal 26 gen 1915
Se nell'esecuzione di un contratto, che non venne preceduto dal parere del Consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti per i quali debbansi oltrepassare i limiti indicati nell' del presente regolamento, il progetto del nuovo contratto dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-166

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