RegolamentoSez. V

Art. 167

In vigore dal 26 gen 1915
Alla gestione degli archivi provvedono, nei limiti della legge e del presente regolamento, i conservatori sotto la direzione e vigilanza del ministro di grazia e giustizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-167

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