Regolamento›Sez. V
Art. 162
In vigore dal 26 gen 1915
Per l'esecuzione dei lavori e provviste e per ogni aumento o diminuzione di patrimonio, eccedenti le lire seimila, si provvede con contratti stipulati dal conservatore, previa autorizzazione del ministro, da emettersi in base a perizia tecnica dell'Ufficio del genio civile.
Il contratto stipulato non è eseguibile, se non dopo che sia stato approvato con decreto del ministro di grazia e giustizia, ed il decreto stesso sia stato registrato alla Corte dei conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-162