Regolamento›Sez. IV
Art. 157
In vigore dal 26 gen 1915
Le copie dei repertori, che i notari debbono trasmettere ogni mese ai sensi dell' della legge, vanno raccolte in separati fascicoli, notaro per notaro, dopo avvenuta la disamina di cui all' del presente regolamento. Quelle del repertorio degli atti di ultima volontà sono conservate nello stesso modo prescritto per i testamenti dall' del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-157