Regolamento›Sez. VI
Art. 225
In vigore dal 26 gen 1915
Quando nella disamina delle copie degli annotamenti fatti a repertorio, il conservatore venga a rilevare delle inesattezze nell'applicazione o nella misura delle tasse d'archivio, procede alle necessarie rettificazioni mediante nota speciale da redigersi in due esemplari: dei quali uno deve rimanere allegato alle rispettive copie di annotamenti e l'altro è comunicato al notaro con invito a regolarizzare le partite.
Quando il conservatore abbia fondato sospetto di mancata annotazione di qualche atto o convenzione, ovvero di infedele indicacazione o del valore del relativo oggetto o dell'ammontare dello onorario percetto dal notaro può assumere tutte le informazioni che ravvisi opportune; e può pure chiedere schiarimenti al ricevitore del registro ed anche farsi presentare dal notaro i repertori e gli originali degli atti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-09-10;1326#art-r-225